Art. 1

In vigore dal 9 set 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265; Vista la legge 2 dicembre 1980, n. 804; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Articolo unico La lettera e) dell'art. 3 dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "e) eroga contributi per: 1) l'acquisto di beni mobili per l'arredamento di sale convegno e circoli istituiti presso i reparti; 2) ripianare, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, eventuali disavanzi di gestione del periodico "Il Finanziere"". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1987 COSSIGA VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1987 Registro n. 32 Finanze, foglio n. 7
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