Art. 1
In vigore dal 9 set 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265;
Vista la legge 2 dicembre 1980, n. 804;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
La lettera e) dell'art. 3 dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"e) eroga contributi per:
1) l'acquisto di beni mobili per l'arredamento di sale convegno e circoli istituiti presso i reparti;
2) ripianare, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, eventuali disavanzi di gestione del periodico "Il Finanziere"".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1987
COSSIGA
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1987
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 7
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-16;347#art-1