Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia›Titolo IV
Art. 44
Conto economico
In vigore dal 6 gen 1988
Il conto economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-44