Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento PugliaTitolo IV

Art. 29

Istituto cassiere

In vigore dal 6 gen 1988
Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionate. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-29

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