Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del LazioTitolo III

Art. 44

Correzione dei registri contabili

In vigore dal 24 dic 1987
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-44

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