Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio›Titolo III
Art. 31
Residui
In vigore dal 24 dic 1987
Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.
La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella delle competenze.
Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti
somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi
esercizi finanziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-31