Art. 2

In vigore dal 18 apr 1987
1. La destinazione funzionale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti nei comuni elencati nel comma 2 dell', relativa alle aree interessate dagli interventi ferroviari di cui all', è modificata, dalla data del presente decreto, in "zona per impianti ferroviari", intendendo che su dette aree saranno possibili tutti gli interventi necessari alla costruzione e alla manutenzione ai fini dello sviluppo e del potenziamento della rete e degli impianti ferroviari. 2. La regione Lombardia ed i comuni interessati provvedono all'adeguamento degli strumenti urbanistici e delle relative norme tecniche d'attuazione secondo quanto disposto nel comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1987 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 73
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-16;131#art-2

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