Art. 2
In vigore dal 17 mag 1987
Gli allegati A-B-C-D-E-F al regolamento di cui al precedente sono sostituiti dagli allegati A-B-C-D-E-F del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-14;169#art-2