Art. 2

In vigore dal 17 mag 1987
Gli allegati A-B-C-D-E-F al regolamento di cui al precedente sono sostituiti dagli allegati A-B-C-D-E-F del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1987 Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 11
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-14;169#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo