Art. 1

In vigore dal 6 mar 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914; Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58; Visto, l'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: . 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure percentuali, secondo l'anno di decorrenza: Anno di decorrenza.............. Percentuali di aumento 1954.............................. 49,5 1955.............................. 49,5 1956.............................. 50,7 1957.............................. 53,1 1958.............................. 45,2 1959.............................. 42,2 1960.............................. 36,3 1961.............................. 32,9 1962.............................. 30,5 1963.............................. 27,8 1964.............................. 25,1 1965.............................. 20,9 1966.............................. 16,9 1967-1974............................. - 1975............................... 7,9 1976.............................. 12,4 1977.............................. 19,2 1978.............................. 16,4 1979.............................. 16,0 1980.............................. 16,4 1981.............................. 22,8 1982 (1° semestre)....................... 17,3 2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. 3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sugli importi delle pensioni spettanti al 30 giugno 1982 e l'ammontare delle pensioni rivalutate non può superare l'importo massimo della pensione liquidabile con decorrenza 1 luglio 1982, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione della tabella A allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44. 4. Gli importi delle pensioni rivalutate ai sensi del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica successiva al 30 giugno 1982. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 21
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;32#art-1

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