Art. 1
In vigore dal 26 mag 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1987;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
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1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere, effettuato a Berna il 9 dicembre 1985 ed il 17 e 26 marzo 1986, che modifica l'accordo amministrativo per l'applicazione dell'accordo italo-svizzero del 12 dicembre 1978 concernente l'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
SCALFARO, Ministro dell'interno
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;181#art-1