Art. 2

In vigore dal 5 mar 1987
Il Ministro della difesa stabilirà per ogni Arma, Corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-10;30#art-2

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