Art. 2
In vigore dal 7 feb 1987
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 850 miliardi per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 205 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 645 miliardi, mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1987, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-23;7#art-2