Art. 1
In vigore dal 28 lug 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il regio decreto 13 novembre 1924, n. 1903, istitutivo del regio istituto tecnico commerciale di Fano;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2241, relativo alla trasformazione del regio istituto tecnico commerciale di Fano in regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e alla approvazione dello statuto;
Veduto il regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito con la legge 2 giugno 1939, n. 379, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 416, 417, 418, 419 e 420 del 31 maggio 1974;
Veduta la delibera n. 22 del 26 marzo 1984 del consiglio comunale di Fano;
Veduta la delibera n. 595 del 3 dicembre 1984 del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino;
Veduta la nota prot. 724 del 21 gennaio 1985 del provveditore agli studi di Pesaro e Urbino;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell'interno e il Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal 1 settembre 1986 il funzionamento dell'istituto tecnico commerciale di Fano è disciplinato da un nuovo statuto, che, allegato al presente decreto, modifica e sostituisce quello approvato con il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2241.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1987
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
SCALFARO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1987
Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 256
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;276#art-1