Art. 3
In vigore dal 7 ago 1987
Gli articoli da 275 a 280, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in statistica sanitaria che si trasforma in scuola di specializzazione afferente alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-27;1135#art-3