Art. 3

In vigore dal 7 ago 1987
Gli articoli da 275 a 280, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in statistica sanitaria che si trasforma in scuola di specializzazione afferente alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-27;1135#art-3

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