Art. 2
In vigore dal 17 lug 1987
Dopo l'art. 71 sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di informatica:
Scuola diretta a fini speciali di informatica
Art. 72. - È istituita una scuola diretta a fini speciali di informatica presso l'Università di Trento.
La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e la elaborazione dei dati.
La scuola rilascia il diploma in informatica.
Art. 73. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.
Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la durata del corso è prorogabile a tre anni.
In base alle strutture disponibili in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato a norma del precedente art. 20.
Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza si potranno avere iscrizioni separate, con le modalità di cui al successivo art. 74, per un massimo di duecentocinquanta studenti per ogni anno di corso, oltre agli studenti ripetenti.
Art. 74. - Poiché la struttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza potrà essere basata su una rete di centri di supporto territoriali, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza alle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso.
Art. 75. - Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di economia e commercio, cui afferiscono gli insegnamenti.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
Art. 76. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
istituzioni di matematica;
introduzione agli algoritmi e alla programmazione;
architettura degli elaboratori;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
2° Anno:
sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
telematica e sistemi distribuiti.
Gli insegnamenti di sistemi per l'elaborazione dei dati e di sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico.
Art. 77. - Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.
Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.
I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.
Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza.
Art. 78. - L'attività pratica comporta esercitazioni pratiche guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento.
Art. 79. - È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.
Art. 80. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.
Art. 81. - L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1987
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 339
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-27;1124#art-2