Art. 1
In vigore dal 9 lug 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 61, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di chimica biologica muta la denominazione in "istituto policattedra di biochimica medica e chimica medica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1987
Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 255
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-27;1122#art-1