Art. 1

In vigore dal 1 mag 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615; Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 119, relativo al corso di laurea in "scienze geologiche", nell'elenco degli insegnamenti complementari è inserito l'insegnamento di "rappresentazione dei fenomeni territoriali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1987 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987 Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 34
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-27;1086#art-1

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