Art. 1
In vigore dal 20 giu 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, concernente norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Vista la legge 9 agosto 1986, n. 467, concernente norme sul calendario scolastico;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 243 del 12 settembre 1986 applicativa della predetta legge;
Considerata l'impossibilità per l'ispettorato per l'istruzione artistica di reperire docenti per le nomine a presidenti degli esami di licenza media nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in data 10 aprile 1986;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione,
Decreta:
L'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, concernente le norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per quanto riguarda l'esame di Stato di licenza della scuola media, è modificato nel senso di un decentramento di competenze relativamente alla nomina dei presidenti delle commissioni di esame di licenza media nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti d'arte dal Ministro della pubblica istruzione ai provveditori agli studi.
Pertanto, l'ultimo comma dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966 è sostituito nel modo seguente:
"I presidenti delle commissioni di esame di licenza delle scuole medie annesse ai conservatori di musica statali ed agli istituti musicali pareggiati nonché agli istituti e scuole d'arte statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, sono nominati con decreto del provveditore agli studi, che li sceglie tra le categorie di personale direttivo o insegnante di primo, secondo e terzo ruolo appartenenti rispettivamente ai ruoli dei conservatori di musica statali e istituti musicali pareggiati ovvero degli istituti e scuole statali o pareggiate d'arte e dei licei artistici statali o pareggiati, corrispondenti alle categorie indicate nel terzo comma del presente articolo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 30
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-24;1110#art-1