Art. 1

In vigore dal 25 mar 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615; Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 25, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: diritto penale commerciale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1987 Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 396
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-24;1026#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo