Art. 1

In vigore dal 29 apr 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 39, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: archeologia delle province romane. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987 Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 38
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Art. 1 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino. — Testo vigente | Portale Normativo