Art. 1

In vigore dal 25 feb 1987
n. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un conto corrente ordinario e buoni ordinari del Tesoro per un valore di L. 78.096.770, disposta dal sig. Bobbato Vittorino con testamento olografo 21 aprile 1977, pubblicato in data 20 agosto 1983, n. 23366 di repertorio, a rogito dott. Adalberto Mercatali, notaio in Modigliana (Forli), registrato a Forlì in data 22 agosto 1983 al n. 3233. Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1987 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 174
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Art. 1 Autorizzazione all'Associazione nazionale partigiani d'Italia, in Roma, ad accettare una eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo