Art. 1

In vigore dal 27 feb 1987
n. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciutala personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione "Opera diocesana per la pastorale missionaria - Trento", in Trento. La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sacerdote Arturo Prati con testamento olografo 11 gennaio 1982, pubblicato con verbale 27 dicembre 1982, n. 275955/3964 di repertorio, a rogito dott.ssa Anna Maria Visetti Coraiola, notaio in Trento, consistente in beni immobili siti nei comuni di Trento e Bolognano d'Arco, descritti nella perizia giurata 5 dicembre 1983 del perito Carlo Orri, e valutati in L. 345.886.000 dall'ufficio tecnico erariale di Trento, e denaro, costituito dal deposito a risparmio con vincolo mensile rendimese di L. 20.000.000 emesso dalla Banca Calderari di Trento, più un pacchetto di obbligazioni fondiarie per complessive nominali di L. 19.940.932 depositato presso l'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, sede di Trento. Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1987 Registro n. 4 Interno, foglio n. 70
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-01;1008#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica della fondazione di religione "Opera diocesana per la pastorale missionaria - Trento", in Trento, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo