Art. 1
In vigore dal 25 giu 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con il regio decreto 4 settembre 1913, n. 1068;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle borse merci;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, n. 947, che ha istituito in Piacenza la borsa per la contrattazione in merci;
Vista la deliberazione n. 59 del 7 febbraio 1985 con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ha proposto lo scioglimento della borsa merci;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
È soppressa in Piacenza la borsa per la contrattazione in merci, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, n. 947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 novembre 1986
COSSIGA
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1987
Registro n. 2 Industria, foglio n. 130
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-11-11;1116#art-1