Art. 1
In vigore dal 25 giu 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio e il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla costituzione delle camere di commercio, industria, agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, che ha mutato la denominazione delle suddette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la deliberazione n. 80 del 25 febbraio 1985 con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni ha proposto l'istituzione di una borsa merci in quella città;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
È istituita in Terni la borsa per la contrattazione in merci, regolata dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 novembre 1986
COSSIGA
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1987
Registro n. 2 Industria, foglio n. 131
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-11-11;1115#art-1