Art. 1
In vigore dal 6 feb 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le leggi 26 luglio 1975, n. 354 e 12 gennaio 1977, n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 756, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335;
Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 663, che, tra l'altro, ha istituito i tribunali di sorveglianza, conferendo le funzioni di Presidente dei suddetti tribunali a magistrati di cassazione, ad accezione del tribunale di sorveglianza presso la sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria;
Ritenuto che tale normativa implica un aumento della dotazione organica dei magistrati di cassazione con contestuale riduzione della dotazione organica dei magistrati di appello e di tribunale e che, pertanto, vanno modificate le piante organiche degli uffici di sorveglianza e le dotazioni organiche delle singole qualifiche nell'ambito del ruolo generale del personale della magistratura;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 756, e successive modificazioni, per la parte concernente gli uffici di sorveglianza, e la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 novembre 1986
COSSIGA
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1987
Registro n. 1 Giustizia, foglio 381
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-11-05;977#art-1