Art. 1

In vigore dal 7 feb 1987
n. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in beni mobili per complessive L. 120.901.458 e in un immobile sito in Genova-Pegli del periziato valore di L. 80.000.000 attribuito dall'ufficio tecnico erariale di Genova, disposto dal sig. Umberto Dei con testamento olografo 20 settembre 1964, pubblicato in data 24 luglio 1972, n. 3151/267 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Feroli, notaio in Genova, registrato a Genova in data 28 luglio 1972 al n. 14221. Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1987 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 96
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Art. 1 Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, ad accettare un legato. — Testo vigente | Portale Normativo