Art. 4
In vigore dal 3 lug 1987
Gli articoli da 127 a 129, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-29;1120#art-4