Art. 1
In vigore dal 8 gen 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l' della legge 16 novembre 1939, n. 1889, come integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio della Lega navale italiana;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa della Lega navale italiana nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 399
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-17;892#art-1