Art. 1
In vigore dal 18 feb 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della seconda Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 51, all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento complementare di "dietoterapia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1987
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 68
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;988#art-1