Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo IX›Capo I
Art. 98
In vigore dal 1 gen 1987
I consorzi cessano per la scadenza del termine della loro durata o per il compimento del loro scopo.
I consorzi possono inoltre cessare a seguito di deliberazioni
della maggioranza degli enti consorziati.
Ognuno degli enti uniti in consorzio può ottenere di cessare dal
farne parte purchè intervenga il consenso di tutti gli altri enti consorziati.
In caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno degli enti consorziati, il patrimonio consortile è
ripartito tra i singoli enti in proporzione alle quote di partecipazione.
Qualora gli enti consorziati intendano assumere ciascuno
direttamente il servizio per il quale il disciolto consorzio era
costituito, debbono nuovamente ottemperare a tutte le formalità
prescritte dagli e seguenti del testo unico e 2 e seguenti del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-98