Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IICapo I

Art. 29

In vigore dal 1 gen 1987
Il presidente della commissione: a) rappresenta la commissione stessa nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali; b) convoca la commissione mediante avviso raccomandato, da recapitarsi a mano a cura del personale dell'azienda, o a mezzo del servizio postale almeno tre giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma; c) firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti della commissione; d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dalla commissione; e) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'operato del direttore; f) esegue gli incarichi affidatigli dalla commissione; g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza della commissione, da sottoporre alla ratifica della commissione stessa nella sua prima adunanza successiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-29

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Art. 29 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo