Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo II›Capo I
Art. 29
In vigore dal 1 gen 1987
Il presidente della commissione:
a) rappresenta la commissione stessa nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali;
b) convoca la commissione mediante avviso raccomandato, da
recapitarsi a mano a cura del personale dell'azienda, o a mezzo del
servizio postale almeno tre giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma;
c) firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti della commissione;
d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dalla
commissione;
e) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'operato del
direttore;
f) esegue gli incarichi affidatigli dalla commissione;
g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza della commissione, da sottoporre alla ratifica della commissione stessa nella sua prima adunanza successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-29