Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 13

In vigore dal 1 gen 1987
Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell' del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante: a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica; b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-13

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Art. 13 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo