Art. 4
In vigore dal 25 giu 1987
Gli articoli 174, 175 e 176, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1114#art-4