Art. 2
In vigore dal 14 giu 1987
Dopo l'art. 397, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "scienza e tecnologia dei materiali", afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Scuola di specializzazione
in scienza e tecnologia dei materiali
Art. 398. - È istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali presso l'Università degli studi di Pavia.
La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della scienza e della tecnologia dei materiali.
La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia dei materiali.
Art. 399. - La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attività pratiche guidate.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di dieci iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.
Art. 400. - Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il dipartimento di fisica "A. Volta" e il dipartimento di chimica fisica dell'Università di Pavia.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
Art. 401. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria.
Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.
Art. 402. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
fisica dei materiali;
chimica dei materiali;
laboratorio materiali;
almeno un quarto insegnamento opzionale;
partecipazione a corsi seminariali.
Il primo anno in particolare, a giudizio del consiglio della scuola, da uno o più dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea:
fondamenti di chimica dei materiali;
fondamenti di fisica della materia;
fondamenti di ingegneria dei materiali.
2° Anno:
comportamento e affidabilità;
struttura e caratterizzazione dei materiali;
almeno due corsi opzionali;
partecipazione a corsi seminariali;
preparazione della tesi.
Gli insegnamenti opzionali si scelgono tra quelli del seguente elenco:
laboratorio materiali II;
chimica fisica dei materiali;
tecnologia e processi di fabbricazione;
caratterizzazione, struttura e proprietà dei materiali;
materiali:
metallici;
ceramici;
semiconduttori;
polimerici;
compositi;
magnetici;
strutturali;
biomateriali;
scienza delle costruzioni e proprietà meccaniche dei materiali;
corrosione e protezione dei materiali;
tecniche informatiche e di elaborazione dei dati;
superfici e interfacce;
fisica e tecnologia dei dispositivi;
fondamenti di cristallografia e strutturistica;
criteri di scelta dei materiali;
analisi chimico-fisica dei materiali;
principi delle tecnologie dei materiali.
Art. 403. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione.
Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attività inerenti alla specializzazione quelle svolte presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.
L'Università, su proposta del consiglio della scuola, è autorizzata ad accettare contributi e a stabilire convenzioni per lo svolgimento dell'attività della scuola stessa.
Art. 404. - Il corso di conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative sulla scienza e tecnologia dei materiali.
Art. 405. - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1987
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 381
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1105#art-2