Art. 1
In vigore dal 12 mag 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, intese ad istituire il corso di laurea in fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 - 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;
Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi di Camerino di istituire il corso di laurea in fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso gli omonimi corsi di laurea degli atenei viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino è istituito il corso di laurea in fisica.
Con successivo provvedimento sarà inserito nello statuto dell'Università l'ordinamento degli studi del suddetto corso di laurea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1987
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 314
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1091#art-1