Art. 6
In vigore dal 8 apr 1987
Gli articoli da 304 a 312, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1040#art-6