Art. 6

In vigore dal 8 apr 1987
Gli articoli da 304 a 312, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1040#art-6

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