Art. 2
In vigore dal 5 mar 1987
Gli articoli da 268 a 276, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1014#art-2