Art. 1

In vigore dal 13 dic 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificata dall' della legge 25 ottobre 1982, n. 795, concernente le indennità spettanti ai giudici popolari; Considerato che l'art. 2 della legge n. 795 del 1982 prevede che ogni tre anni possa essere adeguata la misura delle indennità previste dal citato art. 36, primo e secondo comma, in relazione alla variazione, accertata dallo ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente; Vista la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal 1 novembre 1982 al 31 dicembre 1985; Considerato che la misura delle indennità fissata dalla legge n. 795 del 1982 non appare più adeguata; Ritenuta l'opportunità di procedere al suo aggiornamento nella misura del 30%; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: . L'indennità di cui all'art. 36, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall' della legge 25 ottobre 1982, n. 795, è stabilita nella misura di L. 26.000. Le indennità di cui all'art. 36, secondo comma, sono stabilite nella misura, rispettivamente, di L. 52.000, 58.500 e 65.000. All'onere derivante dall'attuazione del decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986, e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1986 COSSIGA ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1986 Registro n. 49 Giustizia, foglio n. 170
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Art. 1 Adeguamento delle indennita' spettanti ai giudici popolari. — Testo vigente | Portale Normativo