Art. 1
In vigore dal 17 ott 1986
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38; successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, e con il decreto del Presidente della Repubblica 21, giugno 1985, n. 358;
Viste le proposte, di modifiche dello statuto formulate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera Riconosciuta la necessità di apportare modifiche a detto statuto;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla pubblicazione integrale del testo modificato dello stesso statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1986;
Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;
EMANA
seguente decreto:
.
1. Sono approvate le modifiche introdotte nello statuto dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M., del quale è altresì disposta la pubblicazione nel testo integrale, vistato dal proponente.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 settembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DARIDA, Ministro delle partecipazioni statali
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 6
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-09-12;667#art-1