Art. 1
In vigore dal 27 gen 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 - 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Rilevata la necessità di accogliere la richiesta della Università di Cassino di istituire il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso gli omonimi corsi di laurea degli Atenei viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti e, quindi, la necessità di apportare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 20 è modificato nel senso che la facoltà di ingegneria conferisce anche la laurea in ingegneria elettrotecnica.
Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi di detto corso di laurea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 agosto 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 229
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-29;948#art-1