Art. 1
In vigore dal 27 dic 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, intese ad ottenere l'istituzione della facoltà di agraria con il corso di laurea in scienze agrarie;
Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81-93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;
Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi di Ancona di istituire la facoltà di agraria, con il corso di laurea in scienze agrarie, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso le omonime facoltà degli atenei viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;
Rilevata, quindi, la necessità di apportare la modifica in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Presso l'Università degli studi di Ancona è istituita la facoltà di agraria con il corso di laurea in scienze agrarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 agosto 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1986
Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 17
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-29;851#art-1