Art. 4
In vigore dal 27 nov 1986
L'art. 9 della "Parte II - Ordinamento didattico - Facoltà di agraria", è soppresso e così sostituito:
Art. 9 - La facoltà di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie, in scienze forestali e in scienze biologiche.
Dopo l'art. 26, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze biologiche:
Art. 27. Laurea in scienze biologiche. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene;
13) genetica.
Insegnamenti complementari:
1) chimica fisica;
2) biologia generale;
3) antropologia;
4) biologia delle razze umane;
5) etnologia;
6) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
7) idrobiologia e pescicoltura;
8) patologia generale;
9) microbiologia;
10) parassitologia;
11) entomologia agraria;
12) fisiologia vegetale;
13) patologia vegetale;
14) geologia;
15) paleontologia;
16) statistica;
17) scienza dell'alimentazione.
Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre almeno da lui scelti fra i complementari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1986
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 360
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;749#art-4