Art. 2

In vigore dal 9 nov 1986
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 luglio 1986 COSSIGA SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1986 Registro n. 32 Difesa, foglio n. 253
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-26;691#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' di opere destinate alla Difesa da realizzarsi nel comune di Niscemi. — Testo vigente | Portale Normativo