Art. 1
In vigore dal 31 gen 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 26 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 785, con il quale è stato ulteriormente modificato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;
Veduta la nota del rettore dell'Università di Palermo del 16 aprile 1985, prot. V/3727, di trasmissione delle delibere degli organi accademici di detta Università, con le quali si richiede la reinserzione in statuto di materie complementari non contemplate e, quindi, soppresse nel disposto dell'articolo unico del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 785, con riferimento all'art. 59 e all'art. 61 dello statuto;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 1036, con il quale era stato inserito nello statuto l'insegnamento complementare di "zoologia generale" ai sensi dell' della legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Accertato che precedentemente alla emissione del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 785, nello statuto di detto Ateneo era presente l'insegnamento complementare di "matematiche superiori";
Considerato che detti insegnamenti sono ricoperti da professori di ruolo, fascia degli associati, e che pertanto non potevano essere soppressi come da parere del Consiglio universitario nazionale del 25 novembre 1983;
Considerato che per mero errore materiale nell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 785, è stata inserita due volte la disciplina "algebra superiore" ed è stata omessa la dicitura "materie complementari";
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle rettifiche ed alle integrazioni richieste;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 785, è rettificato come segue:
Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in matematica, dopo l'indicazione della disciplina fisica matematica, per l'indirizzo applicativo, è inserita l'espressione "Materie complementari".
Nel medesimo articolo sono aggiunti, all'elenco delle materie complementari, gli insegnamenti di "matematiche superiori" e "istituzioni di algebra superiore" mentre è soppressa la disciplina "algebra superiore" indicata nello stesso elenco due volte.
Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di "zoologia generale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 luglio 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 228
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;963#art-1