Art. 2

In vigore dal 18 gen 1987
Dopo l'art. 433 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in tecnologie chimiche di processo: Scuola di specializzazione in tecnologie chimiche di processo Art. 434. - È istituita la scuola di specializzazione in tecnologie chimiche di processo presso l'Università di Milano. La scuola prepara tecnologi di moderna formazione per assecondare la conversione dell'industria verso attività ad alto contenuto tecnologico. Lo specialista in tecnologie chimiche costituirà l'anello di congiunzione tra il lavoro eseguito dal chimico ricercatore e quello svolto dall'ingegnere di processo. La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologie chimiche di processo. Art. 435. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede centoventi ore di insegnamento e duecentoquaranta ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture e attrezzature disponibili è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi. Art. 436. - Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano ed il dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica - Università di Milano. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 437. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in chimica, chimica industriale e ingegneria chimica. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere o che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 438. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: cinetica applicata ai reattori e catalisi; termodinamica applicata ai processi di separazione; sviluppo dei processi chimici; un corso a scelta tra i seguenti: materiale per l'industria chimica; processi catalitici industriali; chimica organica industriale. 2° Anno: misure di regolazione e automazione; affidabilità e sicurezza nell'industria chimica; due corsi a scelta tra i seguenti: aspetti giuridici e tecnico-economici dell'industria chimica; metodologia di protezione, inibizione e monitoraggio della corrosione; chimica fisica dello stato solido; elettrocatalisi; catalisi e chimica dell'ambiente; catalisi enzimatica, catalisi applicata ai problemi energetici, smaltimento e riutilizzo dei sottoprodotti; metodi sperimentali in catalisi; chimica e tecnologia dell'adesione; risparmi energetici nei processi chimici. Art. 439. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e altre attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari. Art. 440. - L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1986 Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 380
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;931#art-2

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