Art. 5
In vigore dal 1 gen 1987
Gli articoli da 220 a 223, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;872#art-5