Art. 5
In vigore dal 11 nov 1986
Gli articoli da 476 a 490, relativi alla scuola di specializzazione in farmacologia, annessa alla facoltà di farmacia, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;698#art-5