Art. 5

In vigore dal 11 nov 1986
Gli articoli da 476 a 490, relativi alla scuola di specializzazione in farmacologia, annessa alla facoltà di farmacia, sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;698#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo