Art. 2
In vigore dal 3 giu 1987
Sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in "informatica".
Scuola diretta a fini speciali in informatica
Art. 166. - È istituita presso l'Università di Pisa una scuola
diretta a Fini speciali in informatica.
La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.
La scuola rilascia il diploma in informatica
Art. 167. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno
prevede 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate.
In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cento per ciascun anno di corso, per un totale di duecento studenti.
Art. 168. - Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e i dipartimenti di informatica e di matematica. La scuola è aperta ai contributi di altre facoltà e dipartimenti. A tal fine, su proposta del consiglio della scuola, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali potrà invitare altre facoltà a designare i docenti di specifiche discipline. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
Art. 169. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno.
istituzioni di matematica;
introduzione alla programmazione;
architettura degli elaboratori;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
2° Anno.
sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali 1;
applicazioni gestionali 2;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
calcolo numerico;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
laboratorio di programmazione;
matematica computazionale;
metodi e applicazioni dell'analisi matematica;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
metodologie della programmazione;
telematica e sistemi distribuiti.
Tutti gli insegnamenti sono semestrali.
Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere tecnico pratico.
Gli insegnamenti possono essere costituiti con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di corsi di laurea o di altri corsi di diploma.
Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.
I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Art. 170. - Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.
Art. 171. È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno, ed ha la durata di almeno 80 ore.
La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.
Art. 173. - Il corso si conclude con un esame di diploma
consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica, predisposto sotto la guida di un docente.
Art. 174. - L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 luglio 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1986
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 316
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;655#art-2