Art. 1

In vigore dal 12 set 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della seconda Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università di Roma; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate; Considerato che in alcune facoltà di giurisprudenza figurano, oltre il corso di laurea in giurisprudenza, anche altri corsi di laurea, quale quello di scienze politiche; Vista la necessità di riequilibrare le iscrizioni presso la facoltà di economia e commercio dell'Università "La Sapienza" di Roma, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti; Rilevata quindi, la necessità di accogliere la richiesta della seconda Università di Roma di istituire il corso di laurea in economia e commercio presso la facoltà di giurisprudenza; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . La facoltà di giurisprudenza della seconda Università di Roma può rilasciare anche la laurea in economia e commercio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-17;529#art-1

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