Art. 2
In vigore dal 13 gen 1987
Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per gli anni 1984 e 1985 si provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, mente per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1986 e seguiti si provvederà entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-09;906#art-2