Art. 1
In vigore dal 30 nov 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 11 ottobre 1983, n. 674, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare in località Mezzo Gregorio del comune di Noto (Siracusa);
Considerato che non sarà possibile, per motivi di carattere tecnico, iniziare i lavori dell'opera militare prima della scadenza del termine di anni tre all'uopo previsto nell'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, n. 674;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, comma secondo, per la proroga del termine entro il quale, per esigenze della difesa nazionale, in località Mezzo Gregorio del comune di Noto (Siracusa) dovranno avere inizio i lavori;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
Articolo unico
Il termine per l'inizio dei lavori previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale 11 ottobre 1983, n. 674, citato nelle premesse, è prorogato di mesi dodici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 1986
COSSIGA
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla corte dei conti, addì 23 ottobre 1986
Registro n. 33 Difesa, foglio n. 56
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;756#art-1